Gentile Direttore,

i gestori di affitti brevi e locazioni turistiche avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove normative di sicurezza previste dal decreto-legge 145/2023. Le nuove regole richiedono l’installazione obbligatoria di estintori e rilevatori di gas e monossido di carbonio negli immobili affittati per meno di 30 giorni, inclusi quelli per finalità turistiche. Il primo adempimento doveva già essere adottato se veniva applicato il Titolo III del D.M. 9/4/1994 e ss.mm.ii. Gli immobili destinati agli affitti brevi, sia gestiti in forma imprenditoriale che occasionale, devono essere dotati di: • Rilevatori di gas e monossido di carbonio funzionanti e con segnalazione d’allarme. • Estintori portatili in posizioni visibili e facilmente accessibili, con un estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, e almeno uno per piano. Gli unici esonerati sono i locatori di unità immobiliari senza impianto a gas e che non presentano rischi legati a emissioni di gas. Le sanzioni per chi non rispetta le nuove normative vanno da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata. Le verifiche dovrebbero essere svolte dalla polizia locale, e i proventi delle multe destinati a investimenti locali, specialmente per politiche turistiche e gestione dei rifiuti. Queste nuove disposizioni mirano a garantire maggiore sicurezza sia per i turisti che per i locatori, incentivando una gestione più “professionale” degli immobili destinati agli affitti brevi. A seguito delle numerose richieste ricevute, è necessario chiarire se, negli immobili NON ci sono utenze alimentate a gas e NON si produce monossido di carbonio NON bisogna istallare i Rilevatori. Tale chiarimento è indicato anche nella sezione Frequently Asked Question del Ministero del Turismo dove viene esplicitamente riportato che: Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio. Con l’augurio che la presente nota possa essere di aiuto a tutti quei locatori che, indotti da alcuni tecnici o istallatori “poco attenti”, stanno installando rilevatori ovunque.

Cordiali Saluti

Ing. Giuseppe Mormile