Con sentenza  di 15 giorni fa  la Corte di Cassazione ha precisato che la mancanza di rischi non deve precedere l’adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento e, in buona sostanza, che l’assenza di rischio non esonera comunque dalla redazione del DVR, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un ristorante che ha ricorso alla Corte di Cassazione per l’annullamento di una sentenza del Tribunale che l’aveva condannato alla pena per il reato di non aver redatto il Documento Valutazione del Rischio nonché per aver effettuato scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall’attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione.

La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela dei lavoratori, l’origine delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rischi per la collettività.

Perché una valutazione dei rischi sia efficace deve comprendere tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione.

VALUTAZIONE: cioè l’analisi delle possibilità di accadimento degli eventi indesiderati e della loro gravità potenziale. Risulta quindi necessario conoscere i potenziali rischi al fine di garantire un operato volto alla massima protezione .

GESTIONE: il processo finalizzato alla definizione dei piani di azione a fronte del risultato delle analisi e comporta l’elaborazione del DVR – documento di valutazione dei rischi.

COMUNICAZIONE: dei rischi e delle modalità di governo a tutti i soggetti aziendali.

La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e del medico competente. Il Datore di Lavoro promuove quindi la cooperazione ed il coordinamento per l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La valutazione dei rischi che, ricordiamo, non è delegabile dal datore di lavoro, deve considerare: la scelta delle attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati chimici, la sistemazione dei luoghi, lo stress lavoro-correlato, le specificità dovute ad età, sesso, provenienze da altri paesi, stati di salute e richieste lavorative (ad esempio turni di lavoro).

Il documento redatto a conclusione può essere tenuto su supporto informatico ma deve essere munito di data certa e deve essere visionato e firmato dal: dl, rspp, rsl e medico competente.

Al suo interno non possono assolutamente mancare:

– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;

– l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dpi;

– il programma delle misure ritenute opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e l’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

– la gerarchia e le mansioni per la sicurezza à RSPP, RLS, medico competente, squadra di emergenza;

– l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.