L’Accomodamento ragionevole rientra nella “costruzione” dei sostegni previsti per il progetto di vita, previsto dal D.Lgs. 62/2024, partendo dalla valutazione multidimensionale dei contesti che si vuole vivere, insieme a: 1) apprendimento, socialità ed affettività; 2) formazione, lavoro; 3) casa e habitat sociale; 4) salute, sostegni ordinari, autogestione del budget, prestazioni nuove.
Gianfranco De Robertis, Esperto della segreteria tecnica per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio – Ministro per le disabilità, ha illustrato la questione nel corso di un recente evento organizzato presso il Ministero della Salute.
“Il budget non può essere la sola spesa risultante da coprire con finanziamenti spot ora dell’uno ora dell’altro servizio, ha precisato, ma deve caratterizzarsi come un grande paniere di risorse (non solo economiche) a cui le varie Amministrazioni mettono a disposizione tali risorse, anche per pensare l’attivazione di un servizio non rientrante nelle canoniche unità di offerta.
Per esempio, la valutazione multidimensionale potrebbe far emergere per una persona che già frequenta un centro socio-educativo, il bisogno di alcuni interventi di CAA, cioè di Comunicazione Aumentativa Alternativa e di interventi cognitivo comportamentali frequenza individuando per il futuro la frequenza di un centro diurno sociosanitario, per il quale però ci sono liste di attesa di anni. Di regola, in questo caso il diritto della persona sarebbe comunque pieno (vedasi giurisprudenza sul punto), ma il direttore del distretto socio-sanitario potrebbe verificare la possibilità, d’accordo con la persona con disabilità e le evenienze emerse dalla valutazione multidimensionale, di far continuare a frequentare il centro socio educativo, integrando il setting assistenziale di esso con la previsione di una figura socio-sanitaria (coperta dai costi che invece si sarebbero avuti con la retta intera). In tal caso, l’accomodamento ragionevole dovrebbe garantire che le prestazioni siano conformi ai LEA sanitari e socio-sanitari e che nell’approntare l’inserimento della figura socio-sanitaria si stia in generale nei tetti di spesa.
L’innovazione di portata “rivoluzionaria” del budget di progetto, quale definizione quantitativa e qualitativa delle risorse, sta nella messa in compartecipazione dagli attori che a vario titolo ruotano attorno alla persona. In tale maniera si supera l’attuale organizzazione del sistema dei servizi alla persona finora strutturata per settori rigidamente definiti come silos verticali e non interoperabili (universitario, per la vita indipendente, ecc.), ognuno dei quali destinatario di singoli flussi finanziari per ciascun servizio/prestazione/attività, secondo un set da decenni pre-ordinato e pre-impostato, verso infinite variabili di interventi delle progettazioni personalizzate che richiedono forti incrementi di flessibilità. Così si ri-orientano i sostegni (esattamente quelli individuati come necessari dalla valutazione multidimensionale) con un’efficacia anche trasversale tra vari ambiti (università, sociale, volontariato, per rimanere all’esempio di cui sopra), anche con interventi del tutto nuovi e una chiara prospettazione della sostenibilità nel tempo del progetto stesso, non legato a singoli ed estemporanei finanziamenti o attivazioni di servizi”.
Il progetto di vita, in sostanza, è lo strumento cardine con cui lo Stato italiano ha inteso attuare, in modo complessivo e in un’ottica globale e unitaria, i diritti fondamentali riaffermati dalla Convenzione ONU nei confronti di ogni singola persona con disabilità, laddove ne faccia richiesta.
“Sin dal 2000 è presente nel nostro ordinamento giuridico lo strumento del “progetto individuale” predisposto su richiesta della persona con disabilità, ha continuato, tra l’altro, l’avvocato De Robertis, come insieme dei soli interventi sociali, sanitari ed educativi collegandoli tra loro. La rubrica dell’articolo 14 della Legge n. 328 del 2000, ante riforma, parlava di “progetti individuali per le persone disabili”, non considerando che invece il progetto fosse “della” persona con disabilità, che, come ogni altra persona, ha diritto a perseguire un suo percorso di vita, secondo i suoi desideri, aspettative, preferenze e bisogni. Il d.lgs. n. 62/2024 ha espunto dall’ordinamento il termine “disabile” che ricollegava la sua condizione esclusivamente alle sue condizioni di salute senza considerare quanto queste trovassero ostacoli nei contesti”
Il progetto di vita inverte l’approccio metodologico: non più mera erogazione di sostegni a seguito di una domanda amministrativa, ma costruzione degli stessi partendo dalle preferenze, desideri, valori delle persone e dai contesti scelti, individuando le necessità di sostegno per viverli a cui rispondere con servizi e prestazioni. Il progetto di vita realizza un livello sovraordinato rispetto ai singoli piani attuativi d’intervento e di sostegno che in esso confluiscono e attraverso esso si coordinano, raccordano, evolvono e si modificano. [es. Occorre coordinare gli obiettivi e l’approccio educativo pensato nel PEI scolastico con quelli pensati per gli interventi cognitivo comportamentali.] E’ un livello essenziale di processo e di sostegni.
Non basta garantire l’accesso a uno o più servizi, come l’assistenza domiciliare o interventi sanitari; occorre andare oltre l’idea della persona con disabilità come semplice destinatario di cure o assistenza. È fondamentale valorizzare le potenzialità individuali, promuovere l’autonomia e sostenere l’autorealizzazione personale, Per raggiungere questi obiettivi, è necessario adottare un approccio fondato sulla collaborazione: coprogrammare e coprogettare insieme alle persone interessate, attraverso una sinergia tra istituzioni e amministrazioni, costruendo soluzioni condivise e inclusive. Nello specifico il modello del pdv serve soprattutto a: coordinare i singoli interventi per garantire un allineamento degli approcci e degli obiettivi per perseguire uno sviluppo unitario della persona (difficilmente si attuerà un progetto per l’attivazione di un singolo intervento, semmai già attivabile attraverso il ricorso al catalogo dell’offerta territoriale). utilizzare in maniera integrata risorse di vari comparti, anche privati, per costruire in maniera più flessibile risposte, anche atipiche, ai bisogni di sostegno della persona.
Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, i soggetti che ne hanno preso parte predispongono il progetto di vita, individuando i sostegni per la persona, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli.
I sostegni possono essere servizi, interventi, prestazioni e/o benefici, che possono rientrare tra quelli già presenti nell’offerta del territorio o in sostegni «atipici» da strutturare ed attivare per la persona. Essi sono individuati o strutturati in coerenza con quanto emerso dalla valutazione multidimensionale.
Domenico Della Porta – Disability Manager