Il rischio aggressioni e violenze per gli operatori della sanità persiste e continua a coinvolgere lavoratori, nonostante se ne parli sempre di più per richiamare un’attenzione, che ad oggi ha prodotto irrilevanti provvedimenti concreti. Vale la pena ricordare ad  istituzioni e rappresentanze di categoria sulle cose certe di cui si dispone, almeno per tentare di arginare il problema.

Innanzitutto la Raccomandazione n.8/2007 del Ministero della Salute. Ad oggi, non risulta esserci stato alcuna revisione. Il punto n. 6 del documento prevede infatti un “Aggiornamento della Raccomandazione:…  in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica.  Ed ancora: Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella” inviato già da un po’ di anni alle Aziende Sanitarie. 

Esiste poi l’’Osservatorio Nazionale Sicurezza Esercenti Professioni Sanitarie (ONSEPS) che nasce dalla legge 14 agosto 2020, n. 113 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” con specifici compiti di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei professionisti.

L’Osservatorio è stato istituito, presso il Ministero della salute, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 13 gennaio 2022, ed è costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne. I componenti dell’ONSEPS sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 17 febbraio 2022.

Vige nel nostro Paese il da 16 anni il d.lgs 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A tal proposito l’INAIL in una pubblicazione di ottobre 2018,  riferisce: “Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili rientra la valutazione di tutti i rischi, dovendosi considerare non solo i rischi direttamente connessi agli aspetti produttivi, ma anche quelli derivanti da atti criminosi che possono avere impatto sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, inclusi gli episodi di aggressioni. Nonostante una certa percentuale di imprevedibilità in ogni luogo di lavoro, vi sono tipologie di ambienti e lavoratori maggiormente a rischio; oltre alle forze dell’ordine, sono particolarmente interessati operatori della sanità (soprattutto pronto soccorso ospedaliero o guardie mediche), autisti del trasporto pubblico, insegnanti di scuola secondaria, operatori di alcuni settori commerciali, coloro che hanno frequenti rapporti con l’utenza o svolgono lavori di ispezione e controllo. Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale e organizzativo, tra cui, ad esempio: dotazione di barriere fisiche nelle postazioni a contatto con il pubblico, come sportelli o postazioni di guida, procedure  e presenza di telefoni o altri sistemi, anche di videosorveglianza, per dare velocemente l’allarme a guardiania o forze dell’ordine, adeguata formazione in merito al riconoscimento di segnali di avvertimento o alla gestione dei conflitti con utenti, pazienti e studenti.

La tutela assicurativa Inail copre anche gli infortuni dovuti ad atti violenti provocati da terzi. Il rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative; la tutela dell’infortunio accaduto in attualità di lavoro è infatti garantita anche quando sia provocato da fatti delittuosi di terzi, purché il fatto abbia colpito il lavoratore nel corso di un’attività resa necessaria dall’espletamento del suo lavoro e purché le cause non siano riconducibili a ragioni extraprofessionali dell’assicurato.”

Sempre l’INAIL, a conferma di quanto precisato, spiega sul proprio sito il perché l’aggressione sul lavoro di un lavoratore, è da ritenersi infortunio. “L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Per finire l’AGENAS delibera il 15 marzo 2018 come tematica di interesse nazionale la “gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario” riconoscendo i seguenti  percorsi formativi:

Obiettivo n. 20:Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua c dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali; Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. c S.S.R. a carattere urgente c/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo;  Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema. Esiste infine la legge n°4 del 15 gennaio 2021 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n°190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg