La Conferenza Stato-Regioni ha approvato la settimana scorsa il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa decisione attua l’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questo Accordo rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione e l’aggiornamento della formazione obbligatoria per le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale, come lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Il Nuovo Accordo Stato Regioni abrogherà gli Accordi precedenti: l’Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro Rspp, l’Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose, l’Accordo interpretativo del 25/07/2012 e l’Accordo del 2016 relativo alla formazione degli Rspp e Aspp.
Il nuovo Accordo ridefinirà durata, contenuti minimi e periodicità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le aziende dovranno adeguarsi a nuovi obblighi, con alcune introduzioni rilevanti, come corsi dedicati a specifici ambiti di rischio. In particolare, la formazione dei datori di lavoro prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, suddiviso in una parte normativa e una parte dedicata all’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per i cantieri. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni.
La formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. La periodicità di formazione per i preposti è confermata come biennale. Per i dirigenti, il corso di formazione si riduce dalle 16 alle 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantiere” della durata di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
L’Accordo introduce corsi di aggiornamento periodici per lavoratori, preposti e dirigenti, con modalità e contenuti specifici per ciascuna figura. Sono inoltre previste durate minime specifiche per la formazione di addetti alla manovra dei carriponte (4 ore teoria e 6/7 pratica, aggiornamento quinquennale di 4 ore) e per gli addetti alla conduzione di macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione dei materiali. Questi corsi dovranno essere frequentati e completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR.
Rispetto al passato, l’Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori. Viene introdotta in modo formale la possibilità della formazione in videoconferenza FAD sincrona per taluni corsi. L’Accordo introduce modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento, assicurando che i partecipanti abbiano acquisito le competenze necessarie. In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi. Viene ridotto anche il numero massimo di partecipanti al corso a livello teorico (da 35 a 30) e a livello pratico (rapporto istruttore 1:6). Sono previste misure per il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e per il controllo delle attività formative, al fine di garantire la qualità e l’efficacia della formazione erogata.
Le aziende dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni per garantire la conformità normativa e la sicurezza nei luoghi di lavoro.