Il documento sarà rilasciato, a richiesta, dagli organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditati
Con l’introduzione del percorso del «report di basso rischio», una certificazione che permette di subire controlli amministrativi della stessa natura non più di una volta all’anno, da parte degli organi di vigilanza, previsto dal Dlgs 103/24, si passa da una logica sanzionatoria a una preventiva e collaborativa che premia e incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese.
Si tratta della cosiddetta semplificazione che risulterà maggiore per le aziende che possiedono un sistema di gestione certificato o altre certificazioni legate ai principi ESG (Environmental, Social, and Governance). Anche gli esiti positivi dei controlli negli ultimi tre anni contribuiscono alla semplificazione.
Il nuovo decreto attua la delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge 118/2022 («Concorrenza 2021») per eliminare gli adempimenti non necessari e semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche, in linea con la Missione 1 del PNRR.
La sicurezza sul lavoro compare nel decreto all’art. 3 assieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso dell’attività economica”, previsto dalla normativa.
Per certificare il livello di “rischio basso” si introduce un certificato che consente a un’impresa di essere sottoposta a controlli con frequenza non inferiore a un anno. Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il rischio basso d’impresa, come previso dalla normativa, poggia su una serie di parametri quali: possedere una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008; l’ottenimento di certificazioni afferenti ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); il settore economico cui opera il soggetto controllato; l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; le caratteristiche dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Il decreto introduce anche un sistema premiale che permette alle aziende che superano con successo un controllo ispettivo di ottenere una “franchigia” corrispondente ad un periodo di dieci mesi successivi all’accertamento stesso, durante i quali l’azienda non potrà essere soggetta a controlli. Per ottimizzare i tempi e le risorse delle amministrazioni e alleggerire le incombenze dell’azienda controllata, i controlli non superiori ai dodici mesi potranno comunque essere effettuati congiuntamente da più organi di vigilanza.
Il Report certificativo del basso rischio di attività sarà rilasciato da organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditatipresso l’Organismo nazionale di accreditamento (MLA) e dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA) a quei soggetti che ne faranno domanda rivolgendosi ad uno degli organismi nominati al comma 4 art. 3.
In seguito al rilascio del report certificativo di basso rischio, l’organismo di certificazione sottoporrà il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla normativa di riferimento. I controlli in ambito di sicurezza su lavoro verranno comunque svolti in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti privati o pubblici così come nei casi previsi dall’UE o di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Articolo 6 del Decreto Legislativo 103/2024 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Se un’azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell’arco di cinque anni, l’organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato.
L’adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l’incolumità pubblica.
Se l’azienda non adempie, l’organo di controllo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689.
La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore.
Inoltre, un’azienda non è responsabile per violazioni commesse per errore non determinato da colpa, garantendo così un approccio bilanciato tra tolleranza per errori minori e rigore per la sicurezza.
Il Decreto Legislativo 103/2024 rappresenta un tentativo significativo di bilanciare la semplificazione dei controlli aziendali con la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro.
Attraverso misure innovative e un approccio basato sul rischio, il decreto mira a promuovere la conformità e la responsabilità tra le imprese, migliorando al contempo l’efficienza e l’efficacia delle ispezioni. Queste modifiche si allineano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cercando di creare un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.
Le nuove norme si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 per verificare il rispetto delle regole a tutela di un interesse pubblico da parte delle imprese. I controlli ambientali rientrano in questa categoria poiché previsti da norme a tutela dell’interesse pubblico.
Sono esclusi i controlli fiscali e quelli relativi alla documentazione antimafia; i controlli di polizia economico-finanziaria e quelli per esigenze di sicurezza e difesa nazionale (compresi i controlli ex lege 185/1990 e Dlgs 221/2017).
Il decreto affronta una questione critica per le imprese: la diversità dei controlli provoca un’alterazione della concorrenza e un conseguente svantaggio competitivo. Il cronoprogramma è serrato: entro il 1° ottobre 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – censirà i controlli mediante un modulo standard. Entro il 28 febbraio 2025, le singole amministrazioni indicheranno i propri controlli con pubblicazione sul sito internet. Il Dipartimento della Funzione Pubblica monitorerà il processo; infatti, entro il 30 giugno 2025, le amministrazioni trasmetteranno i controlli effettuati nell’ultimo triennio e i risultati ottenuti, ed entro il 30 ottobre 2025, il Dipartimento invierà un documento di sintesi alla Presidenza del Consiglio, segnalando la duplicazione dei controlli e suggerendo eliminazioni, sospensioni o variazioni della periodicità. Questo processo si ripeterà ogni tre anni. Tra i nuovi principi, è importante che l’Amministrazione consideri i documenti già in suo possesso, minimizzi le richieste e informi l’impresa almeno dieci giorni prima del controllo, indicando la documentazione necessaria.
Fondamentali saranno le norme tecniche approvate dall’UNI per ottenere la certificazione di impresa con «Report di rischio basso», richiesta e rilasciata da un ente di certificazione, ispezione, validazione o verifica debitamente accreditato secondo l’articolo 3, comma 4. Questa certificazione, inserita nel fascicolo elettronico d’impresa (insieme ai risultati dei controlli), consentirà alle imprese di subire controlli dello stesso tipo non più di una volta l’anno.
Gli elementi per determinare il basso rischio sono indicati nell’articolo 3, comma 3, del nuovo Dlgs 103/2024; tra questi vi è il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in base al regolamento 765/2008, e altre certificazioni legate ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).
L’articolo 7 del Dlgs 103/2024 prevede che, in caso di dubbi sull’interpretazione delle norme relative agli obblighi e agli adempimenti oggetto del controllo, le associazioni di categoria delle imprese possano interpellare un’amministrazione centrale o una Regione.
Si passa da una logica sanzionatoria a una preventiva e collaborativa che premia e incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese.
Sicurezza sul lavoro e controlli alle imprese: cosa cambia col decreto 103/2024
La sicurezza sul lavoro compare nel decreto all’art. 3 assieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso dell’attività economica”.
Per certificare il livello di “rischio basso” si introduce un bollino certificativo che consente a un’impresa di essere sottoposta a controlli con frequenza non inferiore a un anno. Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il rischio basso d’impresa, come previso dal comma 3 art. 3, poggia su una serie di parametri quali: possedere una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008; l’ottenimento di certificazioni afferenti ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); il settore economico cui opera il soggetto controllato; l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; le caratteristiche dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Il decreto introduce anche un sistema premiale che permette alle aziende che superano con successo un controllo ispettivo di ottenere una “franchigia” corrispondente ad un periodo di dieci mesi successivi all’accertamento stesso, durante i quali l’azienda non potrà essere soggetta a controlli. Per ottimizzare i tempi e le risorse delle amministrazioni e alleggerire le incombenze dell’azienda controllata, i controlli non superiori ai dodici mesi potranno comunque essere effettuati congiuntamente da più organi di vigilanza.
- Come ottenere il Report certificativo di basso rischio
Il Report certificativo del basso rischio di attività sarà rilasciato da organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (MLA) e dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA) a quei soggetti che ne faranno domanda rivolgendosi ad uno degli organismi nominati al comma 4 art. 3.
In seguito al rilascio del report certificativo di basso rischio, l’organismo di certificazione sottoporrà il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla normativa di riferimento. I controlli in ambito di sicurezza su lavoro verranno comunque svolti in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti privati o pubblici così come nei casi previsi dall’UE o di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La diffida amministrativa: tra errore scusabile e mancati adempimenti
L’Articolo 6 del Decreto Legislativo 103/2024 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Se un’azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell’arco di cinque anni, l’organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato.
L’adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l’incolumità pubblica.
Se l’azienda non adempie, l’organo di controllo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689.
La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore.
Inoltre, un’azienda non è responsabile per violazioni commesse per errore non determinato da colpa, garantendo così un approccio bilanciato tra tolleranza per errori minori e rigore per la sicurezza.
Il Decreto Legislativo 103/2024 rappresenta un tentativo significativo di bilanciare la semplificazione dei controlli aziendali con la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro.
Attraverso misure innovative e un approccio basato sul rischio, il decreto mira a promuovere la conformità e la responsabilità tra le imprese, migliorando al contempo l’efficienza e l’efficacia delle ispezioni. Queste modifiche si allineano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cercando di creare un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.