L’occasione offerta dal Disegno di legge recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del 17 febbraio 2025 potrà essere utilizzata per rafforzare i compiti del Comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, citato nel predetto testo del ddl, per accompagnare al lavoro la persona con disabilità attraverso l’approccio innovativo del D.Lgs. 62/2024.
A nostro parere sarebbe il caso di rivedere ed integrare le modalità previste negli allegati al DPCM, promulgato all’indomani della legge sul collocamento mirato del 1999, dal quale venivano fuori i criteri di accertamento delle condizioni di disabilita’ e criteri per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, per il successivo collocamento al lavoro, attraverso la segnalazione, tra l’altro, delle “soluzioni” più idonee per adattare il lavoro alla persona con disabilità (Accomodamento ragionevole).
Partendo proprio dalle Linee Guida per il collocamento della persona con disabilità di alcuni anni fa, elaborate dal Ministero del Lavoro e dalla definizione di “Capacità lavorativa”, vale a dire la potenzialita’ ad espletare una o piu’ attivita’ qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, soddisfare una valutazione in chiave multidimensionale sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.
L’evoluzione tecnologica, a tal proposito, ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attivita’ a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonche’ una moltiplicazione di attivita’ diversificate, “specializzate” nelle quali prevale sempre piu’ la componente intellettuale, sarebbe opportuno avviare anche una contestuale analisi dell’abilità al lavoro.
Il termine skill (abilità) indica, infatti, la capacità innata di un individuo o appresa attraverso l’esperienza, l’attitudine di un soggetto nello svolgere in modo corretto e ben organizzato una specifica attività. Una skill è l’abilità appresa di raggiungere risultati predeterminati spesso con il minimo dispendio di tempo, energia o entrambi. In altre parole, le capacità che si possiedono.
Ad esempio, nel settore del lavoro, alcune abilità generali includono la gestione del tempo, il lavoro di squadra e la leadership, l’automotivazione e altre, mentre le competenze specifiche sarebbero utili solo per un determinato lavoro. In questi casi occorre misurare il livello di inclusione in azienda utilizzando per verificare le capacità lavorative dei lavoratori con disabilità affetti da malattie croniche considerando la loro interazione con l’ambiente in cui svolgono la roro attività.
Attraverso checklist specifiche si andranno a verificare varie aree di intervento in cui possono essere promosse azioni a favore dell’inclusione: 1) ambiente di lavoro ed impresa; 2) Accomodamenti ragionevoli; 3) Management; Gruppo di lavoro.
Ecco perché nella formulazione dei prossimi LEP ed in applicazione dei principi espressi dal D.lgs. 151/2015, e dal D.Lgs. 62/2024, la composizione e le funzioni attribuite al comitato tecnico citato dovranno avvalersi di competenze operanti in ambito bio-sociale, sanitario e tecnico, al fine di realizzare efficaci progetti personalizzati.
Domenico Della Porta – Disability Manager