Salerno è una delle nove città italiane in cui avrà inizio il 1° gennaio 2025 la sperimentazione dei nuovi processi per la gestione delle nuove regole sulla disabilità.

È introdotta infatti la valutazione di base quale procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente.

La valutazione di base si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d’età).

Il procedimento per la valutazione di base, disciplinato dalla nuova normativa, si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica all’INPS, del certificato medico introduttivo di cui all’articolo  del D.Lgs 62/2024.

L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo; nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessità e l’intensità dei sostegni nonché gli eccezionali casi di cui all’art. 12, c.2, lett. d) nei quali è ammessa la revisione della condizione di disabilità al termine della scadenza indicata nel certificato.

La gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’INPS, mediante le unità di valutazione di base (art.9). Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base (art.10).

Per la valutazione di base, a decorrere dal 1° gennaio 2025, é utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

L’ICF è applicata congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica (art.11).

Il certificato che riconosce la condizione di disabilità, di cui all’art. 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni assumendo valore polifunzionale. La trasmissione del certificato nell’interesse della persona integra la presentazione dell’istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie (art.13).

L’INPS, secondo quanto previsto dall’art.6, determina le modalità con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base; provvede altresì a garantire l’interoperabilità, anche tramite FSE, delle proprie banche dati (art.16).

Obblighi di informazione alla persona con disabilità

L’unità di valutazione di base, al termine della relativa visita, informa la persona con disabilità e, se presente, l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all’interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.

La commissione informa, altresì, i soggetti summenzionati della possibilità di presentare l’istanza per l’elaborazione del progetto di vita attraverso l’invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.

I punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità, hanno obbligo di informazione del diritto ad attivare un procedimento volto all’elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato (art.15).