IL DATORE DI LAVORO E L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE  (D.LGS. 62/2024)

Per accomodamento ragionevole si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati adottati…per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali »

• esso rappresenta una soluzione specifica e individualizzata costruita sulla base delle particolari necessità di una o più persone con disabilità (ciò non toglie che, a volte, gli effetti dell’accomodamento ragionevole possano anche ripercuotersi positivamente su altre persone, con o senza disabilità).

QUANDO SORGE IL DIRITTO ALL’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

«ove ve ne sia la necessità e in casi particolari…»

• Il fondamentale punto di partenza è la necessità di garantire il pieno godimento dei diritti su base di uguaglianza da parte della persona con disabilità altrimenti non garantito;

• l’accomodamento ragionevole è adottato quando, di fronte a tale necessità non si rinvenga una misura di sistema idonea o pienamente idonea oppure, a causa di una situazione di urgenza, non se ne possa attendere l’attivazione. Infatti, l’attuazione dell’obbligo dell’accomodamento ragionevole è richiesto con effetto immediato a differenza di altri aggiustamenti come quelli derivanti dagli obblighi in materia di accessibilità, che sono a realizzazione progressiva.

Contributi per l’adattamento del posto di lavoro

Il contributo può esser richiesto da datori di lavoro, lavoratori autonomi che svolgono attività imprenditoriale e liberi professionisti per interventi finalizzati a favorire  l’accesso al lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa delle persone con disabilità.

Possono essere finanziati interventi per:

  • per la realizzazione di interventi formativi, da svolgersi durante l’orario di lavoro, finalizzati a favorire una migliore prestazione lavorativa e ad adeguare le competenze del lavoratore in fase di inserimento a seguito di variazione delle mansioni assegnate e all’utilizzo di nuove attrezzature. Il finanziamento non potrà essere superiore a 5.000,00 euro per ciascun soggetto con disabilità in caso di corso di formazione e nel limite massimo di 40,00 euro per ogni ora di formazione in caso di progetto formativo.
  • rimozione di barriere architettoniche; apprestamento della postazione di lavoro; acquisto di ausili, strumenti utili per lo svolgimento della prestazione lavorativa; acquisizione del servizio di interpretariato nella lingua dei segni, di consulenza e di accompagnamento al lavoro. Il contributo è pari al 95% dei costi sostenuti fino a un massimo di 20 mila euro.


Il contributo può essere richiesto anche dagli enti accreditati per interventi finalizzati a consentire la partecipazione delle persone con disabilità alle politiche attive finanziate con risorse pubbliche attraverso l’acquisto o l’utilizzo di strumenti o ausili necessari o l’acquisizione di servizi. In caso di acquisto di ausili il contributo è pari alla spesa sostenuta nel limite massimo di 20.000,00 euro e gli ausili dovranno essere consegnati alla persona con disabilità al termine del percorso di politica attiva. In caso di acquisizione di servizi il contributo sarà riconosciuto sulla base delle misure stabilite nelle unità di costo standard per la formazione.