Si devono intendere esercizi di locazione breve, nella più ampia accezione possibile, attività

  • che comunque non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011,
  • né agli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. 81/08),
  • né alle disposizioni dei DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021 (c.d. decreto Controlli, decreto Formazione e decreto Minicodice, incardinati nell’articolo 46 comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/08), trattandosi di alloggi inquadrabili come riservati ad un uso abitativo e quindi non luoghi di lavoro.

Si osserva che il DPR 151/2011 individua nell’allegato I come attività 66, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, gli “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

E’ richiesto che tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibilie di monossido di carbonio, funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, questi ultimi da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi, e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B e carica minima 6 kg o 6 litri. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, potranno essere installati anche estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. estintori idonei per fuochi di classe F, di oli combustibili di natura animale o vegetale, generalmente utilizzati in cucina).

Potrà essere considerato opportuno l’utilizzo di estintori idrici, qualora in grado di superare la prova dielettrica (conformi alla norma EN 3-7), per l’utilizzo anche su impianti o apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m, in quanto l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi potrebbe causare, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità tale da compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza.