Con la pubblicazione in GU  il 20 settembre del Regolamento per il conseguimento  della Patente per le imprese e i lavoratori autonomi del settore costruzioni,  dal  1° ottobre 2024 entra in vigore la Patente a crediti, cosiddetta Patente a punti, che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

La legge introduce un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti. Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.

https://www.healthinsafetynews-sidelmed.com/decreto-18-settembre-2024-n-132/

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg